La figura del terzo responsabile per gli impianti termici centralizzati è stata prevista in Italia dal D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013, che definisce i criteri in materia di gestione, controllo e manutenzione dei sistemi per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
Con terzo responsabile si intende la persona fisica o giuridica delegata ad assumere la responsabilità dell’esercizio in termini di “conduzione, controllo, manutenzione dell’impianto termico e per il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica” poiché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dell’idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa.
Il ruolo è incompatibile con quello di venditore di energia per il medesimo impianto e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore.
I requisiti del terzo responsabile
Le condizioni da soddisfare per essere terzo responsabile sono evidenziate nel decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e sono:
- Essere un tecnico o un’impresa con regolare iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani
- Possedere capacità tecniche idonee
- Per gli impianti termici con capacità oltre i 350 KW, essere obbligatoriamente in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o, in alternativa, dell’attestazione SOA nelle categorie OG11 oppure OS28
- Per gli impianti con capacità maggiore di 232 KW, essere in possesso di un apposito patentino rilasciato dall’autorità regionale competente
- Il terzo responsabile chiamato per la gestione di impianti frigoriferi, condizionatori o termici che contengono gas fluorurati ad effetto serra deve essere in possesso di patentino e certificazione FGAS
- Qualora l’impianto termico disponga di fonti di energia rinnovabili il terzo responsabile deve possedere altresì una speciale certificazione derivante dai corsi abilitanti FER
I compiti del terzo responsabile
Per i condomini, la nomina del terzo responsabile avviene a seguito della proposta dell’amministratore all’assemblea condominiale e la delega deve avere sempre forma scritta. Una volta assunto l’incarico, si occupa di:
- Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le attività obbligatorie legate all’impianto
- Rispondere davanti alla legge in merito alle attività che gli sono state assegnate e in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela ambientale
- Comunicare tempestivamente e in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.
- Comunicare alla regione di competenza la delega ricevuta e la revoca o la rinuncia entro 2 giorni
Come si legge nel D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013, “il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile”.
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