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Il terzo responsabile per gli impianti termici centralizzati: cosa c’è da sapere

La figura del terzo responsabile per gli impianti termici centralizzati è stata prevista in Italia dal D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013, che definisce i criteri in materia di gestione, controllo e manutenzione dei sistemi per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Con terzo responsabile si intende la persona fisica o giuridica delegata ad assumere la responsabilità dell’esercizio in termini di “conduzione, controllo, manutenzione dell’impianto termico e per il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica” poiché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dell’idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa.

Il ruolo è incompatibile con quello di venditore di energia per il medesimo impianto e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore.

I requisiti del terzo responsabile

Le condizioni da soddisfare per essere terzo responsabile sono evidenziate nel decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e sono:

  1. Essere un tecnico o un’impresa con regolare iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani
  2. Possedere capacità tecniche idonee
  3. Per gli impianti termici con capacità oltre i 350 KW, essere obbligatoriamente in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o, in alternativa, dell’attestazione SOA nelle categorie OG11 oppure OS28
  4. Per gli impianti con capacità maggiore di 232 KW, essere in possesso di un apposito patentino rilasciato dall’autorità regionale competente
  5. Il terzo responsabile chiamato per la gestione di impianti frigoriferi, condizionatori o termici che contengono gas fluorurati ad effetto serra deve essere in possesso di patentino e certificazione FGAS
  6. Qualora l’impianto termico disponga di fonti di energia rinnovabili il terzo responsabile deve possedere altresì una speciale certificazione derivante dai corsi abilitanti FER

I compiti del terzo responsabile

Per i condomini, la nomina del terzo responsabile avviene a seguito della proposta dell’amministratore all’assemblea condominiale e la delega deve avere sempre forma scritta. Una volta assunto l’incarico, si occupa di:

  • Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le attività obbligatorie legate all’impianto
  • Rispondere davanti alla legge in merito alle attività che gli sono state assegnate e in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela ambientale
  • Comunicare tempestivamente e in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.
  • Comunicare alla regione di competenza la delega ricevuta e la revoca o la rinuncia entro 2 giorni

Come si legge nel D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013, “il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile”.

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